Statuto dell’Associazione Sportiva Dilettantistica
“Centro Culturale Cinofilo Il Punto C”
Costituzione e scopi
Art. 1
È costituita l' “Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Culturale Cinofilo il punto C” con sede a Castelletto d'Orba (AL) in Fraz. Casale Ravino n. 6 , ai sensi degli articoli 36,37,38 del C.C. , dell'art.90 della Legge 289/2002 a seguito del D. L.G.S. n.460 del 04/12/1997 , dichiara l'articolato atto a svolgere regolare vita sociale. Potrà applicare, se si avvale della Legge 342/2000, che prevede che non concorrano alla formazione del reddito imponibile i proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali, semplificazioni contabili e versamento dell'IRES e dell'IVA in maniera forfetizzata e della defiscalizzazione dei compensi per attività sociali (art.67 primo comma lett. M del T.U.I.R.). Tale mancato adempimento, invece, impedisce alla Associazione di godere dei vantaggi fiscali previsti dall'art.148 (ex art.111) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 22/12/1986 n.917 e s.m.i.). Infatti il combinato disposto di cui ai commi tre e otto della citata norma prevede che la presunzione di non commercialità (e, quindi, la loro irrilevanza fiscale, sia ai fini IRE, in virtù della norma in esame, che IVA in virtù della previsione di cui ai commi quattro e sette dell' art.4 del D.P.R. 633/72) dei corrispettivi introitati dalla Associazione sportiva a fronte di servizi resi agli associati o tesserati alla organizzazione nazionale di appartenenza (e, quindi, il non assoggettamento ad imposta, ad esempio, delle quote versate dai partecipanti ai corsi di formazione) si applichi solo in presenza di “atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata”. Non verrà distribuito nessun utile o compenso a nessuno se non nelle forme consentite dalle leggi vigenti o altri dispositivi in tale materia. Alla luce di quanto sopra, l'Associazione che voglia godere integralmente delle agevolazioni fiscali previste per le associazioni, dovrà provvedere alla registrazione del verbale di Assemblea che approva le modifiche statutarie richieste dal comma 18 dell'articolo 90 della Legge 289/2002. Si avvale della Legge 389/1991, della disposizione dell'articolo 37 della Legge 342/2000, che provvede che non concorrano alla formazione del reddito imponibile i proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali, i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata all'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, ...omissis.... Si rispetta una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative atte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Operando in conformità con le norme edilizie attuali, in conformità con la Legge 297/1991, del D.P.R. n.235 del 2001 e nel rispetto delle condizioni previste dall'art.111, comma 3 più 4-bis più 4-quinqiues del Testo Unico delle Imposte sui Redditi ed Imponibili saltuari e continuativi.
Art 2
L’Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall’art. 26 del presente statuto. L’Associazione può gestire strutture sociali e svolgere attività nei settori sportivo dilettantistico, artistico, culturale, musicale, ambientale, editoriale, ricreativo e assistenziale, senza finalità di lucro.
Art. 3
L’Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro ed è aperta a tutti coloro che intendono praticare l’attività sportiva e associativa, è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dell’elettività e gratuità delle cariche associative. L’Associazione per il raggiungimento degli scopi associativi può avvalersi della collaborazione di professionisti, lavoratori dipendenti e/o autonomi, potrà erogare compensi, premi, indennità e rimborsi forfettari conformemente alla legislazione vigente.
In particolare i fini istituzionali dell’Associazione consistono nel promuovere e diffondere la cultura cinofila in ogni aspetto ed ambito, sia presso le strutture dell'Associazione sia presso altri luoghi, pubblici e privati, nelle forme e nei modi ritenuti migliori e più consoni alle specifiche necessità, anche attraverso lo svolgimento delle seguenti attività, intendendo il seguente elenco come indicativo e non esaustivo :
Art. 4
Il numero dei soci è illimitato; all’Associazione possono aderire tutti i cittadini e stranieri di ambo i sessi. Fino al compimento del 14esimo anno di età, il minore è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori. Il diritto di voto viene esercitato dal 18esimo anno di età. Tutti gli associati hanno eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l’effettività del rapporto associativo medesimo.
Art. 5
Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione all’Associazione con la osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:
L’accettazione, comunicata all’interessato e seguita dall’iscrizione a libro soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di “socio”. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio.
Nel caso in cui la domanda venga respinta, l’interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo, alla prima convocazione.
Art.6
Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e con i regolamenti del circolo, entro i 30 giorni successivi all’iscrizione del socio stesso, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione.
In questo caso l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva il Collegio dei Probiviri del circolo, o in mancanza di questo, l’Assemblea dei soci alla prima convocazione.
Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo del circolo.
Art.7
Tutti i soci hanno eguali diritti e cioè di:
1.frequentare i locali sociali, di servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione, conformemente ai regolamenti adottati dal Consiglio Direttivo.
2. prendere parte alle manifestazioni promosse dall'Associazione e da altri Enti sotto i nostri colori sociali.
3. partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione;
4. intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per scritto al Consiglio Direttivo;
5. partecipare con il proprio voto alla delibera dell'Assemblea, purché in regola con la qualifica di socio;
6. di esercitare il diritto di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo;
7. essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità;
8. esercitare il diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dello Statuto Sociale.
I soci con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede del circolo.
Art. 8
I soci sono tenuti:
La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte, e non verrà rimborsata né al socio dimissionario, né al socio radiato.
Art. 9
Il socio cessa di far parte dell’Associazione:
Patrimonio sociale
Art. 10
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
Art. 11
Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.
Rendiconto economico e finanziario
Art. 12
Il rendiconto economico e finanziario comprende l'esercizio sociale dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere sottoposto all’approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura. Il rendiconto economico e finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica – finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Organi dell’Associazione
Art. 13
Sono organi dell’Associazione:
l’Assemblea dei soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
Assemblea
Art. 14
L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di due soci nell’ambito della stessa Assemblea. L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali.
Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le Assemblee sono convocate con avviso affisso all’interno dei locali dell’Associazione con almeno 10 giorni di preavviso. L’avviso dovrà riportare luogo, data, ora della prima e della seconda convocazione e ordine del giorno dell’Assemblea.
La seconda convocazione può aver luogo anche mezz'ora dopo la prima.
Art. 15
L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Essa:
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- approva il rendiconto economico - finanziario consuntivo;
-delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che non rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria.
Art. 16
L'Assemblea straordinaria è convocata:
- tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 dei soci.
- allorché ne facciano richiesta i due probiviri nominati ai sensi dello statuto per provvedere all’elezione del terzo probiviro.
L'Assemblea dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.
Essa delibera sullo scioglimento dell’Associazione, sulle modifiche allo statuto, su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
Art. 17
In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.
Art. 18
Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell’Associazione, è indispensabile la presenza di almeno il 50 %, dei soci e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti. In seconda convocazione, e che è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti è sufficiente il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.
Art. 19
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per acclamazione o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci. Le votazioni per le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto.
Art. 20
L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente e un Segretario nominati dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.
Consiglio Direttivo
Art. 21
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 consiglieri eletti fra i soci, e dura in carica 2 anni e comunque fino all’Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati. E’ fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo dell’Associazione di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal C.O.N.I., ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva
Art. 22
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Amministrativo, e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dal circolo per il conseguimento dei propri fini sociali (attività culturale, sportiva, turistica, ecc.).
E’ riconosciuto al Consiglio il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l’espletamento dell'incarico o eventuali compensi per prestazioni lavorative.
Art. 23
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 4 mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato:
Art. 24
Il Consiglio Direttivo deve:
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere il rendiconto economico - finanziario;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- formulare il regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell'Assemblea;
- deliberare circa la sospensione e la radiazione dei soci;
- nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
- favorire la partecipazione dei soci alle attività del circolo. Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.
Art. 25
Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale e può aprire e gestire conti correnti o altre forme di finanziamento. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.
Modifiche statutarie
Art.26
Le modifiche statutarie possono essere apportate dall' Assemblea sociale convocata in seduta ordinaria e tali modifiche saranno valide se saranno votate dalla maggioranza dei soci presenti
Scioglimento del circolo
Art. 27
La decisione di scioglimento del circolo deve essere presa dalla maggioranza di cui all’art. 18.
Art. 28
In caso di scioglimento l'Assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'art. 18 sulla designazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, esso sarà devoluto esclusivamente a fini sportivi, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662.
Disposizione finale
Art. 29
Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all’interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l’Associazione o i suoi organi, tra gli organi e l’Associazione, tra i componenti degli organi dell’Associazione sono devolute, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da designarsi tra i soci con le seguenti modalità.
Due probiviri saranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente; il terzo sarà eletto dall’Assemblea straordinaria all’uopo convocata su richiesta dei due probiviri nominati dalle parti entro 30 giorni dalla nomina.
I probiviri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
Art. 30
Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno adottato dal Consiglio Direttivo. Per tutto quanto non previsto dall’articolato del presente Statuto si farà riferimento al Codice Civile.